giovedì 4 novembre 2010

Bando licenza taxi Fiumicino... che bufala!!!!

Il bando per il rilascio delle licenze taxi  a Fiumicino che è stato pubblicato e poi annullato... Eccovi tutta la documentazione che nessuno ci comunica. Ebbene sì anch'io ho partecipato a questo  bando nell'illusione di poter ottenere la licenza ed invece.... ok iniziamo dall'inizio!!!
1° punto: Pubblicazione sul BURL (bollettino ufficiale della Regione Lazio) link http://www.urp.regione.lazio.it/urp/sintesi_dettaglio.php?id=120
Sei in: regione lazio - urp - sintesi concorsi


Sintesi del Bollettino Ufficiale n. 13 del 07/04/2008
COMUNE DI FUIMICINO
E’ pubblicato un bando di concorso pubblico per soli titoli finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzare per il rilascio di licenze per l’esercizio del servizio taxi.
E' indetto un pubblico concorso per soli titoli finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzare per il rilascio di licenze per l'esercizio del servizio taxi.
II relativo bando di gara è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Fiumicino e può essere consultato per esteso sul sito internet: www.fiumicino.net.
Scadenza: Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazìo.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Funzionario Direttivo Tecnico - Area Edilizia e Mobilità Geom. Romano Rossi - Tel. 06.65210422
Fiumicino, 6 marzo 2008

2° punto: il bando di concorso ... lo trovate nell'archivio dell'albo pretorio on-line del comune di fiumicino http://www.fiumicino.net/ (sarete reindirizzati al nuovo sito)


Tipo di Atto: BANDO DI CONCORSO
N° Atto: 4617/INTData Atto: 25/03/2008
N° Protocollo Generale: 4617/INTData Protocollo Generale: 25/03/2008

Oggetto: bando di concorso pubblico per soli titoli finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzare per il rilscio di licenze per taxi.

Ufficio Richiedente: AREA EDILIZIA E MOBILITÀ FIUMICINO
Ufficio Emittente: AREA EDILIZIA E MOBILITÀ FIUMICINO

Data Inizio Affissione: 28/03/2008
Durata Affissione: 45
Giorni Proroga: 0
Data Scadenza Affissione: 12/05/2008

attachment Allegato principale


3° punto: la sospensiva del TAR... ricorso 1769 del 2008 ....

per leggerla basta andare sul sito del Tar del Lazio e cercare il riscorso 1769 del 2008... oppure eccola qui sotto!!!!



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE SECONDA TER

Registro Ordinanze: 3136/2008
Registro Generale: 1769/2008


nelle persone dei Signori:

ANTONIO VINCIGUERRA Presidente f.f.
MARIA CRISTINA QUILIGOTTI Cons.
DANIELE DONGIOVANNI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2008

Visto il ricorso 1769/2008 proposto da:
ASTAL - ASSOC SINDAC TAXI AUTONOLEGGIATORI LAZIO ED ALTRI
DI FAZIO MARCO ALDO
PIVOTTI LUCA GERMANO

rappresentato e difeso da:
DI GIOIA AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
P.ZZA MAZZINI, 27
presso
DI GIOIA AVV. GIOVANNI

contro

COMUNE DI FIUMICINO
rappresentato e difeso da:
LIVIO AVV. CATIA
DI MAURO AVV. FRANCESCO
con domicilio in ROMA, presso Segreteria Sezione

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 209/07 di indizione di un concorso straordinario in deroga alla programmazione numerica indicata nel regolamento com.le per il rilascio di nuove licenze taxi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista la costituzione in giudizio di
COMUNE DI FIUMICINO

Udito il relatore Primo Ref. DANIELE DONGIOVANNI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris nella parte in cui i ricorrenti deducono l’illegittimità della mancata indicazione del numero e della tipologia delle licenze da rilasciare in base alla graduatoria formata in seguito alla procedura concorsuale avviata dal Comune resistente posto, peraltro, che l’art. 6 del DL n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 non sembra comunque dettata in deroga alla programmazione numerica delle predette licenze, ove esistente;
che il Comune resistente non ha, peraltro, chiarito se il numero delle licenze da rilasciare sia limitato a quelle ancora da concedere in base alla pianta organica di cui all’art. 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea;
che non appare fondata l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’amministrazione comunale in ragione del pregiudizio dedotto in giudizio dai ricorrenti;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 23 Giugno 2008


Il Presidente f.f.

Il Primo referendario est.



 link: http://www.giustizia-amministrativa.it/    %20vieneviene fissata l'udienza per il 17/06/2010....


4° punto: l'ANNULLAMENTO del concorso...
ebbene sì cari miei nessuno ne parla e nessuno ci riesce a dare informazioni ma internet ci rivela una cosa eclatante!!!! Il concorso è stato annullato ..... si può leggere sulla sentenza pubblicata il 26/07/2010 sul sito del TAR del Lazio relativa all'udienza pubblica del 17/06/2010.... il link è lo stesso di prima...
Dal momento che il motore di ricerca è in via sperimentale e spesso esce la dicitura "documento non trovato" vi inserisco tutto il testo completo per puro senso di informazione.

ex lege presso la Segreteria della Sezione;bis, del DPR n. 115/2002.


 Tutto questo fa pensare molto.... e mi crea una serie di domande alle quali mi piacerebbe avere una risposta (utopia!!!)
  • perchè un ente pubblico (comune di Fiumicino) emette un bando omettendo una delle cose fondamentali ... ossia il numero di licenze? E' possibile che sia stata una dimenticanza? Ma stiamo parlando di un ufficio pubblico o di un gruppo di amici al bar?
  • perchè io povera cittadina non posso fare nulla e lasciarmi prendere in giro così eclatantemente?
  • che fine hanno fatto i 50,00 Euro? Ma perchè ho dovuto versare 50,00 Euro su c/c del comune di Fiumicino se nei concorsi generalmente si paga solo la marca da bollo?
  • perchè nessuno mi comunica nulla? ma se chiedo al comune la risposta è sempre la stessa..."non sappiamo nulla .. è tutto bloccato"
  • perchè i cittadini di Fiumicino sono di serie B? Se vogliono un taxi potrebbero non trovarlo mai visto che sono solo 34!!!
Se qualcuno mi sa dare delle risposte .. possibilmente non scontate (tipo "siamo in Italia" o "sono tutti venduti" o cose simili) ne sarei veramente grata.
Quando verranno rilasciate le 53 licenze in giacenza e disponibili dal 1998??
Saluti e spero di essere stata d'aiuto a tutti coloro che ancora aspettavano


N. 28502/2010 REG.SEN.
N. 01769/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2008, proposto da:
ASTAL – Associazione Sindacale Taxi Autonoleggiatori Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, e da Di Fazio Marco Aldo e Pivotti Luca Germano, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni Di Gioia presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, P.zza
Mazzini, 27;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Di Mauro e Catia Livio, domiciliato per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
- della deliberazione G.C. n. 209 del 21 novembre 2007 avente ad oggetto l’indizione di un
concorso straordinario in deroga alla programmazione numerica indicata nel Regolamento
comunale per il rilascio di nuove licenze taxi;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,
B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 29 maggio 2008:
- del bando di concorso per titoli n. 4617 del 25 marzo 2008;
- della D.D. n. 54 del 26 febbraio 2008 con cui è stata disposta l’indizione del concorso;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e
udito, ai preliminari, l’avv. A. Di Gioia, in sostituzione dell’avv. G. Di Gioia, per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera n. 209 del 21 novembre 2007, il Comune di Fiumicino ha indetto un concorso
straordinario in deroga alla programmazione numerica indicata nel Regolamento comunale per il
rilascio, a titolo gratuito, di nuove licenze taxi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 6 della legge n. 21/1992.
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, hanno proposto impugnativa gli interessati
chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 6 della legge n. 248/2006, della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, degli
artt. 13 e 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, della legge n. 241/90
e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei
presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.
L’art. 6 della legge n. 248/2006 ha previsto che i Comuni, prima di bandire concorsi straordinari per
il rilascio di nuove licenze taxi, devono sentire le Commissioni consultive che, invece, nel caso di
specie, non sono mai state convocate né la delibera impugnata richiama alcun parere dei predetti
organismi.
Eppure, nel Comune di Fiumicino, la commissione consultiva, prevista dallo stesso art. 13 del
regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, è regolarmente costituita e
funzionante.
La mancata acquisizione del prescritto parere rende illegittima la delibera impugnata;
2) violazione dell’art. 6 della legge n. 248/2006, della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, degli
artt. 13 e 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, della legge n. 241/90
e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei
presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.
L’art. 6 della legge n. 248/2006 prevede la possibilità per i Comuni di bandire concorsi straordinari
per il rilascio di licenze taxi, nel caso in cui la programmazione numerica non sia idonea ad
assicurare un livello di offerta adeguato.
Ora, non risulta che il Comune abbia effettuato tale valutazione anche perché, come si evince dalla
stessa delibera impugnata, nel territorio comunale sono state concesse n. 36 licenze nonostante,
nell’anno 2000, sia stato bandito un concorso per il rilascio di n. 87 autorizzazioni.
Tra il 2000 ed il 2007, il Comune non ha più provveduto a rilasciare le residue 51 licenze, per le
quali era stato a suo tempo bandito un concorso, segno evidente del fatto che la programmazione
numerica è ancora idonea ad assicurare un adeguato livello di offerta rispetto alla domanda.
Il Comune resistente, invero, avrebbe dovuto - semmai - bandire un concorso ordinario, in
conformità alla vigente programmazione numerica.
A ciò si aggiunga che la delibera n. 209/2007 non indica neanche il numero di licenze da assegnare,
omissione che, peraltro, denota un evidente difetto di istruttoria;
3) violazione dell’art. 6 della legge n. 248/2006, della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, degli
artt. 13 e 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, della legge n. 241/90
e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei
presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Nelle premesse del provvedimento impugnato, si fa riferimento ad una serie di elementi che
giustificherebbero l’indizione del concorso straordinario (incremento della popolazione residente,
nuove iniziative immobiliari, nuove previsioni del PRG del Comune ed incremento del traffico di
passeggeri nell’aeroporto di Fiumicino al 2016) che, però, non sono concrete né attuali.
Si fa, ad esempio, riferimento anche ad iniziative immobiliari da effettuare nel Comune di Roma,
che sebbene limitrofo a Fiumicino, svilupperanno un traffico che sarà servito dai taxi del territorio
comunale romano.
In ogni caso, non può non ribadirsi come sia contraddittorio prevedere il rilascio di nuove licenze
taxi per far fronte ad esigenze future quando devono essere ancora rilasciate n. 51 autorizzazioni, in
linea con la programmazione vigente e non assegnate nel concorso del 2000.
Con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 29 maggio 2008, i ricorrenti hanno impugnato il
bando di concorso e tutti gli atti connessi chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione, per gli stessi motivi riportati nel ricorso introduttivo e, altresì, per quelli di seguito
indicati:
1) illegittimità derivata.
I provvedimenti di indizione del concorso come il bando stesso sono illegittimi in ragione
dell’invalidità dell’atto presupposto (delibera n. 209 del 21 novembre 2007) impugnato con il
ricorso introduttivo del giudizio;
2) violazione dell’art. 6 della legge n. 248/2006, della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, degli
artt. 13 e 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, della legge n. 241/90
e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei
presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Il bando non prevede il numero di licenze che saranno assegnate al termine della selezione quando
l’art. 7 del Regolamento di settore del Comune di Fiumicino dispone che i concorsi della specie
devono fissare, tra l’altro, il numero ed il tipo di licenze da assegnare;
3) violazione dell’art. 6 della legge n. 248/2006, della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, degli
artt. 13 e 15 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, della legge n. 241/90
e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei
presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Il bando prevede che la selezione venga effettuata attraverso la valutazione dei soli titoli quando
l’art. 6 del Regolamento di settore del Comune di Fiumicino dispone che le autorizzazioni in
argomento possono essere assegnate in seguito ad un pubblico concorso “per titoli e per esami”;
4) violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 12 del Trattato UE, dell’art. 97 Cost.,
dell’art. 12 del regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea, e dei principi generali
in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di
trattamento.
L’art. 6 del bando di concorso prevede una serie di punteggi aggiuntivi per coloro che prestano
lavoro nel Comune di Fiumicino, ciò in palese violazione dell’art. 12 del Trattato UE;
5) violazione della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, del regolamento comunale degli
autoservizi pubblici non di linea e dei principi generali in materia di procedure concorsuali e di
proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi dei titoli; eccesso di potere per illogicità,
contraddittorietà e disparità di trattamento.
L’art. 6 del bando prevede, altresì, punteggi aggiuntivi per coloro che hanno svolto servizio di guida
per un periodo minimo di 6 mesi.
Tale previsione è illogica e contraddittoria nella misura in cui attribuisce lo stesso punteggio a chi
ha svolto il servizio di guida per molti anni e a coloro che, invece, lo hanno svolto per soli sei mesi;
6) violazione della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993, del regolamento comunale degli
autoservizi pubblici non di linea e dei principi generali in materia di procedure concorsuali e di
proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi dei titoli; eccesso di potere per illogicità,
contraddittorietà e disparità di trattamento.
Sempre l’art. 6 del bando prevede l’attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo in caso di
comprovata conoscenza delle lingue straniere.
È, tuttavia, illogica l’attribuzione fino ad un massimo di 12 punti per l’accertata conoscenza di
quattro lingue straniere quando, per il diploma di laurea quinquennale, è prevista l’assegnazione di
sei soli punti;
7) violazione dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.
Ancora l’art. 6 prevede che, in caso di parità di punteggio, sarà considerato titolo di preferenza
l’anzianità anagrafica, in violazione dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 che, invece,
privilegia i candidati più giovani di età.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, eccependo dapprima la carenza di legittimazione
dell’associazione ASTAL, quantomeno con riferimento all’impugnazione del bando di concorso, e
chiedendo comunque il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 3136/08, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo
nell’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare gli atti della
procedura concorsuale in argomento sollevata dal Comune resistente, in quanto le censure rivolte
nei confronti dell’atto presupposto (delibera n. 209/2007) e, quindi, del bando di concorso hanno ad
oggetto la tutela degli interessi della categoria qui rappresentata, formata da titolari di licenze taxi
ed autorizzazioni NCC (noleggio con conducente) rilasciate dal Comune di Fiumicino.
È evidente, invero, che l’indizione di una procedura concorsuale, in assenza dei presupposti previsti
dalla normativa vigente (secondo la prospettazione dei ricorrenti), è in grado di ledere gli interessi
dell’intera categoria dei titolari di licenze della specie.
2. Per passare al merito ed, in particolare, all’esame del ricorso introduttivo del giudizio, va
anzitutto precisato che le censure ivi proposte saranno trattate congiuntamente perché connesse.
2.1 Va, in particolare, accolta la doglianza relativa alla mancata acquisizione del parere delle
commissioni consultive, istituite presso il Comune resistente e regolarmente operanti.
Ed invero, l’art. 6 della legge n. 248/2006, pur nell’intento di ampliare il novero delle licenze della
specie assegnabili da parte dei Comuni interessati, ha comunque fatto salva la previa consultazione
delle competenti commissioni, tanto che l’omissione di tale adempimento non può non determinare
l’illegittimità della procedura che ha portato all’adozione della delibera n. 209/2007 con cui è stato
deciso di bandire un concorso straordinario per il rilascio di licenze taxi in deroga alla
programmazione numerica individuata, a suo tempo, dall’amministrazione comunale.
Né può ritenersi che tale omissione sia stata sanata in ragione di quanto dichiarato dalla difesa
comunale nella memoria del giugno 2008 (secondo cui il parere della Commissione può ritenersi
assunto nella riunione del 4 febbraio 2008, prima dell’approvazione del bando di concorso) in
quanto, oltre a non risultare agli atti del giudizio, tale parere è in ogni caso stato adottato dopo
l’adozione della delibera impugnata che ha disposto l’indizione del concorso straordinario, e
comunque in modo tale da non poter assumere un effetto convalidante dell’illegittimità censurata
dai ricorrenti.
2.2 Stessa sorte va riservata alla seconda e terza doglianza (nel senso della loro fondatezza) con cui
gli interessati denunciano l’omesso accertamento dell’inidoneità dell’attuale programmazione
numerica.
Ed invero, assume valore dirimente il fatto che, nel 2000, era stato bandito un concorso per il
rilascio di n. 87 licenze, sulla base di una programmazione numerica a suo tempo individuata,
all’esito del quale sono state concesse solo n. 36 autorizzazioni della specie.
Ora, nelle premesse del provvedimento impugnato, nulla emerge con riferimento a tale dato ovvero
se la copertura delle restanti licenze ancora da assegnare rispetto all’anno 2000 fosse o meno in
grado di assicurare un servizio efficiente nel territorio di riferimento.
Eppure, la legge n. 248/2006 prevede la possibilità di bandire concorsi straordinari anche in deroga
alla programmazione numerica se la stessa sia ritenuta non idonea ad assicurare un livello di offerta
adeguato alla domanda.
Ora, sebbene la normativa statale citata ammetta la possibilità di derogare ai limiti numerici, ciò
comunque presuppone che la programmazione esistente abbia esaurito i propri effetti ovvero che il
mercato (regolato con i limiti numerici, a suo tempo, imposti) sia ormai saturo, tanto da necessitare
un’immediata implementazione del servizio offerto dal Comune interessato.
A ciò si aggiunga che, nonostante le motivazioni contenute nella premesse del provvedimento
impugnato, non può non assumere rilievo il fatto che il Comune resistente, rispetto alla precedente
programmazione, non abbia più indicato il fabbisogno territoriale né il numero di licenze
assegnabili all’esito della procedura concorsuale straordinaria.
Anzi, l’impressione che emerge dalla deliberazione comunale impugnata è quella di voler bandire
un concorso straordinario al fine di redigere una graduatoria aperta da cui poter attingere
ogniqualvolta e nella misura ritenuta necessaria dall’amministrazione comunale.
Eppure, l’art. 6 della legge n. 248/2006 non prescinde totalmente da una programmazione numerica
del fabbisogno bensì ammette la possibilità di prescinderne, in via eccezionale, per far fronte
all’esigenza di assicurare in via immediata e contingente un livello di offerta del servizio più
adeguato.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della delibera
impugnata.
4. In ragione dell’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, vanno accolti anche i motivi
aggiunti in quanto gli atti della procedura concorsuale sono inficiati degli stessi vizi della delibera n.
209/2007.
Del resto, i ricorrenti ripropongono, in particolare, gli stessi motivi avanzati con il ricorso
introduttivo che sono già stati dichiarati fondati, mentre le ulteriori censure ivi proposte, riguardanti
le modalità di svolgimento e di attribuzione dei punteggi nella procedura concorsuale, possono
essere assorbite in quanto sono già stati annullati gli atti di indizione della selezione straordinaria.
In conclusione, anche gli atti di indizione della procedura concorsuale vanno annullati.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso introduttivo
ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati.
Condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte
ricorrente che si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
Contributo unificato di euro 500,00 (cinquecento/00) a carico del Comune resistente, ai sensi
dell’art. 13, comma 6
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

martedì 2 novembre 2010

Welcome - Benvenuto

Salve a tutti coloro che visiteranno questo Blog.... vi spiego perché nasce e cosa potrete trovare.
Nasce per scrivere e dare consigli o pareri su tutto quello che mi passa per la mente e che forse potrebbe essere utile a qualcuno.
Cosa potrete trovare? Sono una femminuccia e quindi troverete ricette, commenti, polemiche, suggerimenti e tutto quello che una mente femminile (alcune volte siamo veramente pesanti!!) può generare.
Grazie e buona navigazione
Barbara